FOIBE: AGLI AFFARI COSTITUZIONALI IL DDL DEL SENATORE DI BIAGIO (AP)

Posted on June 24, 2015


ROMA\ aise\ – È stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali il ddl del senatoreAldo Di Biagio “Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di riconoscimenti per le vittime delle foibe e concessione di ulteriori contributi”. Il testo iniziaerà l’iter dalla sede referente, e sarà sottoposto ai pareri delle Commissioni Affari Esteri, Bilancio e Istruzione.
Dopo aver ricordato che “sono passati ormai dieci anni dall’istituzione del Giorno del ricordo con la legge 30 marzo 2004, n. 92, in memoria delle vittime delle foibe e delle sofferenze patite dalla popolazione italiana dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia soprattutto alla fine del secondo conflitto mondiale”, Di Biagio nella presentazione del testo ripercorre i fatti storici per poi annotare che la legge 92/2004 “ha previsto un riconoscimento ai congiunti delle vittime, la cui domanda doveva essere inoltrata entro il termine di dieci anni dalla data dell’entrata in vigore della legge”.
“Nei dieci anni dall’entrata in vigore della normativa – spiega il senatore eletto in Europa – sono state concesse e consegnate 838 medaglie con relativo diploma nella ricorrenza del Giorno del ricordo in apposite cerimonie al Quirinale, al Senato, alla Camera dei Deputati, nelle Prefetture e alla Foiba di Basovizza. Nel 2014, malgrado la scadenza dei termini, le richieste sono state 216, di cui 195 accolte. Intanto le domande continuano ad arrivare, ma dovranno essere respinte in quanto non rientrano nel termine temporale previsto per legge, con una evidente limitazione sia dei diritti dei parenti delle vittime, sia della completezza della ricerca storiografica e storica”.
Dunque, secondo Di Biagio, è necessario “modificare la legge 30 marzo 2004, n. 92, prorogando per ulteriori dieci anni la possibilità di presentare la domanda di riconoscimento di vittima delle foibe o morte equiparata, estendendo altresì il diritto di presentazione delle domande oltre che ai familiari di cui all’articolo 3 della citata legge 30 marzo 2004, n. 92, anche ai seguenti soggetti in relazione alle vittime che ricoprivano cariche particolari nell’amministrazione pubblica: i comuni di nascita delle vittime, enti pubblici e privati, associazioni storiche degli esuli giuliano–dalmati quali i liberi comuni di Fiume, Pola e Zara e l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, l’Unione degli Istriani e l’Associazione delle comunità istriane oltre al Comitato onorante i martiri delle foibe di Trieste”.
Oltre alla proroga, l’obiettivo del ddl è anche quello di “ripristinare una congrua dotazione finanziaria in favore dell’Archivio-Museo storico di Fiume, affinché esso possa proseguire nello svolgimento del proprio mandato istituzionale”.
Due gli articoli, che qui riportiamo.
Art. 1.
1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. In mancanza di congiunti in vita, aventi diritto al riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2, o in mancanza di esplicito interesse da parte dei medessimi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì da enti pubblici o privati, quali amministrazioni pubbliche, enti locali, associazioni culturali, centri di ricerca, università e altri enti che, a vario titolo, si occupano di ricostruire le vicende storiche relative all’epoca e alle vittime delle tragedie di cui alla presente legge”;
b) all’articolo 4, comma 2, le parole: “entro il termine di dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di venti anni”
c) all’articolo 5, comma 1, dopo le parole: “di Fiume e della Dalmazia,” sono inserite le seguenti: “da un esperto designato dalla Società di studi fiumani,”.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2.
1. Alla Società di studi fiumani e all’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) è concesso un contributo annuo pari a 80.000 euro ciascuno a decorrere dall’anno 2016.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 160.000 euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero”. (aise) 

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